Sez. 1, Sentenza n. 11379 del 11/11/1998 (Rv. 520611 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore - Assimilabilità ai crediti relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa - Conseguenze - Domanda giudiziale proposta in via ordinaria anziché in sede fallimentare - Inammissibilità - Fattispecie in tema di risarcimento danni derivanti da occupazione abusiva di locali oggetto di sfratto dell'azienda del fallito risultava sfrattata prima del fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
I crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di "costi" della procedura, sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti "di massa", per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l'adozione dello strumento del decreto "de plano" del giudice delegato ex art. 26 della legge fallimentare, senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell'ammissione allo stato passivo di cui agli artt. 93 segg stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, "in subiecta materia", del tribunale fallimentare (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di credito risarcitorio da occupazione abusiva, da parte del fallimento, di un immobile già occupato a titolo di locazione dal fallito per l'esercizio dell'impresa, ed in relazione al quale era stata pronunciata sentenza di sfratto definitiva in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)