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Sez. 5, Sentenza n. 16075 del 26/06/2013 (Rv. 627148 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Immobili non ancora iscritti in catasto - Istanza di attribuzione di rendita catastale - Termine di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Perentorietà - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627148-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, la perentorietà del termine di sessanta giorni per la produzione, all'ufficio di registro, della ricevuta dell'istanza di attribuzione della rendita catastale discende dal tenore letterale dell'ultimo periodo dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, secondo cui, in caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed è comunque desumibile con certezza dall'espressa qualificazione come perentorio dell'identico termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nell'analoga disciplina dettata in materia successoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)