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Sez. U, Sentenza n. 2712 del 21/07/1969 (Rv. 342399 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342399-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non rientra nei poteri delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Sede di ricorso avverso la decisione del consiglio nazionale forense, il controllo circa l'adeguatezza della sanzione inflitta dal collegio professionale, cui soltanto e demandata di stabilirla in base alla precedente ma insindacabile valutazione dell'entita dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine del quale esso e custode. (Conf. 2171-64).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)