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Sez. U, Sentenza n. 3521 del 05/08/1977 (Rv. 387103 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387103-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE - LIMITI.*

Anche in Sede di ricorso per Cassazione davanti alle Sezioni Unite della suprema Corte, avverso decisione emessa dal consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il vizio di motivazione puo essere dedotto nei limiti in cui si traduca in violazione della legge processuale, secondo la previsione dell'art 360 n 5 cod proc civ, e non, pertanto, al fine di conseguire un riesame delle prove, ovvero degli apprezzamenti sulla gravita dei fatti e sull'adeguatezza delle sanzioni inflitte. (V 2712/69, mass n 342399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)