Sez. 3, Sentenza n. 5897 del 13/11/1979 (Rv. 402566 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI - AZIONI ESPERIBILI - LEGITTIMATI PASSIVI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI - AZIONI ESPERIBILI - LEGITTIMATI PASSIVI.*
L'atto formale di cancellazione di una societa commerciale dal relativo registro, esistente presso la cancelleria del tribunale, non ne opera l'Estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societa stessa e da questa intrattenuti con i terzi. Pertanto, se nel corso delle operazioni di liquidazione sia stata omessa la chiusura di un determinato rapporto, il creditore - oltre che agire in via sussidiaria a termini dell'art 2456 cod civ contro i soci pro quota - puo convenire in giudizio la societa cancellata, in persona del suo ex liquidatore e la condanna eventualmente pronunciata va emessa nei confronti della prima e non anche nei confronti del secondo in proprio. (V 3337/73, mass n 367235; (V 2429/73, mass n 365821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)