Sez. 1, Sentenza n. 1597 del 22/06/1966 (Rv. 323179 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DELLA PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - POTERI DEL CURATORE SUI BENI VENDUTI - REVINDICA DA PARTE DEL VENDITORE - ALTERAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DELLA PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - POTERI DEL CURATORE SUI BENI VENDUTI - REVINDICA DA PARTE DEL VENDITORE - ALTERAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ESCLUSIONE.*
In materia fallimentare, il curatore, che non rappresenta il fallito ne la massa dei creditori, ma e un organo pubblico, deve considerarsi terzo di fronte ai contratti che il fallito ha stipulato con altri soggetti. Pertanto, il curatore non ha titolo per tutelare i diritti di un terzo su beni che non possono riguardare ne interessare il fallimento, non essendo entrati, per effetto del patto di riservato dominio, a far parte del patrimonio del fallito, ne la loro rivendicazione da parte del venditore puo apportare alcun pregiudizio alla par condicio dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)