Sez. 2, Sentenza n. 8224 del 06/11/1987 (Rv. 455838 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - SOLIDARIETÀ - CURATORE DEL FALLIMENTO - QUALITÀ DI COOBBLIGATO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - SOLIDARIETÀ - CURATORE DEL FALLIMENTO - QUALITÀ DI COOBBLIGATO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 68 della legge professionale forense - la quale dispone che, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - introduce una deroga al principio secondo cui, salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione delle spese, il procuratore e l'avvocato possono rivolgersi esclusivamente al cliente per richiedere il pagamento dei loro compensi, dato che il relativo credito sorge dal contratto d'opera intellettuale conferito con il mandato, sicché, trattandosi di deroga introdotta con norma di diritto singolare, se ne impone una stretta interpretazione. Pertanto con riguardo al giudizio definito con transazione dal curatore dell'intervenuto fallimento di una delle parti in giudizio l'avvocato di tale parte, non può (salva la richiesta in Sede concorsuale) chiedere alla controparte il pagamento delle sue prestazioni in favore del fallito, invocando detta solidarietà nei confronti del curatore del fallimento, in quanto questi è intervenuto alla transazione avvalendosi di un potere autonomo conferitogli direttamente dalla legge, senza assumere così la veste di coobbligato solidale né quale terzo né tanto meno quale avente causa dal fallito in favore del quale sono state svolte quelle prestazioni. (V 851/70, mass n 346211; (V 3207/68, mass n 336163; (V 1597/66, mass n 323179; (V 3563/51, mass n 355247).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)