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Sez. 1, Sentenza n. 30774 del 09/09/2015 Cc. (dep. 19/07/2016) Rv. 267509 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Reato previsto dall'art.473 cod.pen. - Elemento oggettivo - Confondibilità tra marchi - Sufficienza - Esclusione - Materiale contraffazione o alterazione del marchio - Necessità.
Stato
decisa il 2015-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267509-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.473 cod. pen., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)