Sez. 1, Sentenza n. 30774 del 09/09/2015 Cc. (dep. 19/07/2016) Rv. 267509 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Reato previsto dall'art.473 cod.pen. - Elemento oggettivo - Confondibilità tra marchi - Sufficienza - Esclusione - Materiale contraffazione o alterazione del marchio - Necessità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.473 cod. pen., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)