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Sez. 5, Sentenza n. 38068 del 09/03/2005 Ud. (dep. 19/10/2005) Rv. 233072 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Delitti contro l'economia ed il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233072-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

L'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) esige la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). La norma dell'art. 517 cod. pen. prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. (Fattispecie relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento e oggetti vari con marchi contraffatti delle ditte "Ferrari", "Harley Davidson", "Champion" ed altri, in relazione alla quale è stata confermata la configurabilità concorrente dei due reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)