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Sez. L, Sentenza n. 19009 del 02/09/2010 (Rv. 615298 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative - Art. 9 del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali - Personale non dirigente del 31 marzo 1999 - Revoca dell'incarico prima della scadenza - Possibilità - Condizioni - Mancanze - Illegittimità - Assenza di dequalificazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615298-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In materia di incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative del personale degli enti locali, l'art. 9 del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali - personale non dirigente - del 31 marzo 1999 consente la revoca dell'incarico prima della scadenza solo con atto scritto e motivato ed in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi; ne deriva l'illegittimità dell'atto che revochi anticipatamente l'incarico in difetto di tali presupposti, anche se non vi sia dequalificazione ma la restituzione a compiti rientranti rientranti della qualifica posseduta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo l'atto con il quale il sindaco di un comune aveva revocato la nomina a responsabile dei servizi tecnici comunali di un impiegato di categoria D/1, affidando i relativi compiti al segretario comunale, senza che fosse intervenuta alcuna modifica organizzativa dell'ente comunale che giustificasse l'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9, Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)