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Sez. 3, Sentenza n. 3764 del 19/02/2007 (Rv. 596016 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Presupposti - Prova degli elementi costitutivi dell'illecito - Interesse leso - Dimostrazione - Necessità - Fatto illecito costituente reato - Accertamento in sede penale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596016-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte identificare gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, l'evento, che è elemento oggettivo fondamentale, per la cui configurazione l'istante ha l'onere di dimostrare quale interesse sia stato leso. Pertanto, con riguardo a reato di corruzione, per configurare, a carico dell'autore, anche la responsabilità risarcitoria per il danno non patrimoniale arrecato al datore di lavoro, è onere della parte provare quale interesse sia stato leso dal comportamento del dipendente, senza che tale lesione si possa ritenere provata per il solo fatto che il dipendente sia stato condannato in sede penale quale autore del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)