Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 10/05/1974 (Rv. 369439 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PROMOVIMENTO DI UN GIUDIZIO IN VIA D'URGENZA DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - DELIBERAZIONE DI RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AUTORITA TUTORIA - MANCANZA - CAPACITA PROCESSUALE DEL COMUNE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PROMOVIMENTO DI UN GIUDIZIO IN VIA D'URGENZA DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - DELIBERAZIONE DI RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AUTORITA TUTORIA - MANCANZA - CAPACITA PROCESSUALE DEL COMUNE - ESCLUSIONE.*
L'approvazione tutoria da parte della gpa della delibera del consiglio comunale di ratifica dell'atto con il quale la giunta municipale ha deliberato, in via d'urgenza, l'instaurazione di un giudizio o l'interposizione di un gravame avverso una precedente pronuncia, costituisce un requisito di efficacia la cui Mancanza incide negativamente sulla capacita processuale dell'ente pubblico. (Conf 1151'71, mass n 351263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 09/06/1947 num. 530 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)