Sez. 1, Sentenza n. 1151 del 21/04/1971 (Rv. 351263 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE DELLA AUTORITA TUTORIA - REQUISITO D'EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE - MANCANZA - CAPACITA PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE DELLA AUTORITA TUTORIA - REQUISITO D'EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE - MANCANZA - CAPACITA PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - INSUSSISTENZA.*
L'approvazione dell'autorita tutoria costituisce un requisito di efficacia della deliberazione autorizzativa, la cui Mancanza incide negativamente sulla capacita processuale del legale rappresentante dell'ente pubblico. (V 2962'69, mass n 342839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 251, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 241, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 255
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)