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Sez. 3, Sentenza n. 1848 del 22/02/1988 (Rv. 457796 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. ESERCITATA DALL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE, PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PAGATA AL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO IN MISURA MAGGIORE DELLA INDENNITÀ PAGATA DALL'ASSICURATORE - DISTINTI CREDITI DELLO ASSICURATORE E DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - RILEVANZA AI FINI DELLA SEPARATA RIVALUTABILITÀ DEI DUE CREDITI.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457796-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. ESERCITATA DALL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE, PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PAGATA AL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO IN MISURA MAGGIORE DELLA INDENNITÀ PAGATA DALL'ASSICURATORE - DISTINTI CREDITI DELLO ASSICURATORE E DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - RILEVANZA AI FINI DELLA SEPARATA RIVALUTABILITÀ DEI DUE CREDITI.*

La surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. realizza una Forma di successione particolare nel credito dello assicurato-danneggiato che si verifica quando l'assicuratore comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, manifestando così la volontà di avvalersi della surroga, onde da tale momento - nel caso di danno liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell'indennità pagata dallo assicuratore - il diritto dell'assicurato-danneggiato risulta ripartito tra l'assicuratore, nei limiti dell'indennità corrisposta, ed il detto danneggiato, per la parte residua, cosicché ciascuno dei due crediti coesistenti è singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con l'ulteriore conseguenza che, effettuato dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore il rimborso dell'indennità pagata all'assicurato-danneggiato, il credito dell'assicuratore medesimo (frazione dell'intero risarcimento) si converte in credito di valuta estinguendosi contemporaneamente per effetto del pagamento e non è più soggetto a rivalutazione, mentre il credito del danneggiato - il quale, se la surroga sia avvenuta prima del giudizio, è carente di legittimazione ad agire per la parte di credito dell'assicuratore - continua ad essere di valore e soggetto, quindi, a rivalutazione. (V 2639/87, mass n 451750; (Conf 5570/83, mass n 430510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)