Sez. L - , Sentenza n. 28060 del 09/12/2020 (Rv. 659801 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Personale del soppresso Istituto per la Programmazione Industriale (IPI) - Natura pubblicistica del rapporto di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di conversione ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità .
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura pubblica del soppresso Istituto di Programmazione Industriale (IPI) e, conseguentemente, del rapporto di lavoro del proprio personale, determina, nell'ipotesi di accertata illegittimità dei termini apposti ai contratti, l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)