diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 09/07/1975 (Rv. 376693 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - DANNO CONSISTENTE NELLA PRIVAZIONE DEL GODIMENTO DELLA PARTE EVITTA - RISARCIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376693-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - DANNO CONSISTENTE NELLA PRIVAZIONE DEL GODIMENTO DELLA PARTE EVITTA - RISARCIBILITA.*

Nel caso di evizione parziale, il venditore e obbligato a risarcire al compratore anche il danno consistente nella privazione - dal momento della sofferta evizione - del godimento della parte evitta della cosa oggetto del contratto, perduta. (V 2897/68, mass n 335628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)