diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2897 del 07/09/1968 (Rv. 335628 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE- SUSSISTENZA DELLA GARANZIA - NECESSITA DELLA COLPA DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DELL'INTERESSE NEGATIVO -RISARCIMENTO DELL'INTERESSE POSITIVO- DIFFERENZE - CONDIZIONI- ONERE DEL VENDITORE DI PROVARE LA MANCANZA DI COLPA.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335628-01

VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE- SUSSISTENZA DELLA GARANZIA - NECESSITA DELLA COLPA DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DELL'INTERESSE NEGATIVO -RISARCIMENTO DELL'INTERESSE POSITIVO- DIFFERENZE - CONDIZIONI- ONERE DEL VENDITORE DI PROVARE LA MANCANZA DI COLPA.*

La garanzia per evizione prescinde totalmente dalla colpa del venditore. Pertanto, una volta che l'evizione siasi verificata, il compratore ha diritto, in ogni caso al risarcimento del danno, limitatamente, pero, al C.d. interesse negativo e, cioe, alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese della vendita (spese del contratto di vendita e altre accessorie) nonche dei frutti che il compratore evitto abbia dovuto restituire al terzo evincente. Al pieno risarcimento del danno, - cioe di tutto l'interesse positivo, compreso in esso l'eventuale accrescimento di valore della cosa acquistata, -il venditore e obbligato soltanto nel caso che ricorra una sua colpa. Quest'ultima, a norma dell'art. 1218 cod. civ., si presume, sicche incombe al venditore l'Onere di provarne la Mancanza. (nella specie il giudice di merito ha ritenuto provata la colpa del venditore non solo per non aver palesato all'acquirente il vincolo di espropriabilita-pignoramento - cui il bene venduto era soggetto, ma per avergliene garantito esplicitamente, mediante clausole contrattuali espresse, la piena liberta da vincoli e da pesi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)