Sez. U, Sentenza n. 17187 del 28/06/2018 (Rv. 649830 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Illecito disciplinare del magistrato del P.M. - Violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso - Illecito di pericolo - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, di cui all'art. 2, comma 1 lett. u) del d.lgs. n.109 del 2006, deve considerarsi illecito di pericolo poiché non esige l'accertamento di un danno a terzi, ma l'idoneità astratta della violazione a ledere indebitamente i diritti altrui. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva condannato un magistrato del P.M. per avere comunicato all'indagata, prima che fosse depositata, la richiesta di archiviazione contenente i nominativi di persone destinatarie dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'illecito, che queste ultime potessero aver già ricevuto l'avviso in oggetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. U, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)