Sez. U - , Sentenza n. 22373 del 15/10/2020 (Rv. 659284 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Dovere di riservatezza - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elementi costitutivi - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui alla seconda previsione dell'art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurabile, a differenza di quello descritto nella prima, in relazione, non ad atti del procedimento coperti da segreto, ma ad "affari" in corso di trattazione o già definiti, non più coperti da segreto - richiede la compresenza di due elementi costitutivi, consistenti nella violazione della riservatezza sui suddetti "affari" e nell'idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. U)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)