Sez. 4, Sentenza n. 5296 del 28/03/1995 Ud. (dep. 10/05/1995) Rv. 201309 - 01
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza | Accertamento dello stato di ebbrezza del conducente con gli strumenti e la procedura prevista dall'art. 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Facoltà degli organi di polizia - Dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto - Validità.
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza
L'art. 186 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l'obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L'uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l'accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l'uso immediato della complessa apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell'art. 354, comma terzo, cod. proc. pen. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l'art. 32 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)