Sez. 4, Sentenza n. 6355 del 08/05/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208222 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Ipotesi di reato - Concorso materiale con la guida in stato di ebrezza - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL
Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell'art. 186 del Nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed il sesto comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la "ratio" dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha l'ulteriore intento, rispetto al secondo comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)