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Sez. 2, Sentenza n. 2677 del 22/10/1973 (Rv. 366166 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366166-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito quando ritenga di dover dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico deve fornire un'adeguata motivazione delle ragioni che sostengono il suo dissenso, dimostrando di aver valutato anche gli argomenti posti dal consulente a sostegno delle sue conclusioni in modo da rendere possibile il controllo dell'adeguatezza e della logicita delle ragioni della decisione. (Conf 2710/71, mass n 353875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)