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Sez. 2, Sentenza n. 2710 del 04/10/1971 (Rv. 353875 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353875-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici, poiche, a norma dell'art 116 cod proc civ, egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Tale principio vale anche nell'ipotesi di pareri espressi dai consulenti tecnici in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, poiche l'obbligatorieta della nomina del consulente non vale a mutarne la natura di ausiliare del giudice, chiamato solo a prospettargli il risultato degli accertamenti tecnici compiuti ed a rassegnargli il proprio avviso sulle conclusioni tecniche da dedurne; per cui spettera sempre al giudice di merito il potere discrezionale di valutare il parere tecnico prospettatogli e di discostarsene ove non lo ritenga convincente. In tale ultima ipotesi la decisione e censurabile in Sede di legittimita ove il giudice venga meno all'Obbligo di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni che lo inducono a dissentire dal parere espresso dal consulente. E perche la motivazione possa ritenersi immune da vizi logici e necessario che il giudice dimostri di aver valutato anche gli argomenti sui quali il consulente, di cui non condivide le conclusioni, ha fondato il proprio parere e dar ragione del proprio avviso attraverso la specifica indicazione dei motivi del dissenso, cosi da rendere possibile il controllo della coerenza, adeguatezza e logicita della ragione del decidere. (V 854'71, mass n 350720; 630'71, mass n 350348; 632'70, mass n 345801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)