Sez. 3, Ordinanza n. 23764 del 22/07/2026 (Rv. 679434-01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all’affitto dell’azienda - Comunicazione della cessione al locatore - Rilevanza - Conseguenze.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all'affitto dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la comunicazione della cessione al locatore non è un profilo accessorio, ma costituisce il presupposto necessario affinché il trasferimento del rapporto divenga opponibile al locatore e si determini il vincolo di responsabilità sussidiaria tra cedente e cessionario, caratterizzata dal beneficium ordinis; ne consegue che il locatore può rivolgersi al cedente per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore e previo esperimento nei suoi confronti della richiesta di adempimento, anche mediante semplice messa in mora.
Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)