Sez. L, Sentenza n. 2560 del 11/04/1986 (Rv. 445649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - ART. 31 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PORTATA - POSIZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE E DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI LAVORO - TUTELA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - ART. 31 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PORTATA - POSIZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE E DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI LAVORO - TUTELA.*
L'art. 31 dello statuto dei lavoratori - norma che prevede che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali hanno diritto di esser collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato - deve essere interpretato nel senso che durante tale aspettativa al lavoratore viene conservata la posizione assicurativa e previdenziale mediante accreditamento di contributi figurativi commisurati sia alla retribuzione in atto al momento della sospensione del rapporto sia ad ogni successiva variazione a qualsiasi titolo intervenuta nella base contributiva e della quale il datore di lavoro deve dare notizia all'ente di previdenza; inoltre il lavoratore ha diritto nello stesso periodo alla conservazione dell'anzianità di lavoro e quindi al computo degli aumenti periodici per scatti di anzianità, da applicarsi una volta cessata la causa di sospensione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)