Sez. 3, Sentenza n. 7971 del 18/07/1991 (Rv. 473204 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione | Autorizzazione alla vendita dei beni immobili pignorati - Ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'udienza fissata - Ex art. 498 cod. proc. civ. - Dichiarazione di nullità dell'ordinanza - Richiesta del debitore - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
L'atto con il quale il debitore chiede che sia dichiarata la nullità dell'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, nell'udienza di comparizione delle parti fissata ai sensi dell'art. 498 cod. proc. civ., dispone, ai sensi del terzo comma del successivo art. 569, la vendita dei beni immobili pignorati deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)