Sez. 3, Sentenza n. 2316 del 10/03/1994 (Rv. 485756 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto | Ordinanza di vendita all'incanto seguita da aggiudicazione provvisoria - Irrevocabilità e non modificabilità - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto
In tema di esecuzione forzata immobiliare, l'ordinanza di vendita all'incanto di un immobile seguita da aggiudicazione provvisoria costituisce, ancorché siano state presentate offerte di aumento del sesto, un provvedimento conclusivo di una fase del procedimento che, con l'aggiudicazione, ha avuto esecuzione e che non può essere, pertanto, più revocata o modificata, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., ma solo impugnata con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)