Sez. 1, Sentenza n. 339 del 14/01/1994 (Rv. 484994 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Fase liquidatoria - Vendita di un immobile locato - Conduttore - Diritto di prelazione - Esercizio - Ammissibilità - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la fase liquidatoria che segue l'omologazione implica atti di alienazione che non sono riconducibili ad una libera determinazione del proprietario, attesa la perdita, da parte del medesimo, dell'autonoma disponibilità del patrimonio, una volta che si faccia luogo alla fase suddetta. Ne consegue che, ove la vendita riguardi un immobile locato, difettano le condizioni poste dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 per l'esercizio, da parte del conduttore, del diritto di prelazione, non rilevando in contrario il diverso opinamento espresso al riguardo dal liquidatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)