Sez. 3, Sentenza n. 7931 del 18/05/2012 (Rv. 622499 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - DIRITTO DI PRELAZIONE | Alienazione del fondo eseguita nell'ambito di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Diritto di prelazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - DIRITTO DI PRELAZIONE
Il conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale perde il diritto di prelazione, di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel caso di alienazione di esso disposta nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1942 num. 392 art. 160, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)