Sez. 3, Sentenza n. 2794 del 03/06/1978 (Rv. 392217 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA - FUNZIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA - FUNZIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Le formalita prescritte dal codice di rito per la produzione in giudizio di documenti hanno la finalita essenziale di mettere i documenti stessi a disposizione della controparte in modo che in ordine ad essi possa essere esercitato il diritto di difesa: pertanto, quando la parte abbia concretamente preso conoscenza del documento prodotto in udienza, il vizio della irregolare produzione resta sanato, per il raggiungimento dello scopo voluto dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)