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Sez. 3, Sentenza n. 2837 del 11/04/1988 (Rv. 458447 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITÀ - PRODUZIONE EFFETTUATA IN UDIENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458447-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITÀ - PRODUZIONE EFFETTUATA IN UDIENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La produzione di documenti a norma dell'art. 87 disp. Att. Cod. proc. civ., oltre che mediante deposito in cancelleria e successiva comunicazione alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170, ultimo comma, cod. proc. civ., è ritualmente effettuata in udienza (nella specie, fissata per la precisazione delle conclusioni), facendone menzione nel relativo verbale, mediante esibizione del documento alla controparte - che viene posta in grado di prenderne conoscenza - e deposito presso il cancelliere, ancorché non siasi proceduto all'inserimento del documento nel fascicolo di parte. (V 2794/78, mass n 392217; (V 5475/77, mass n 389127; (V 1702/73, mass n 364622; (V 401/68, mass n 331393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)