Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11177 del 11/06/2020 (Rv. 658207 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE | Oggetto della garanzia - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento senza certificato individuale - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Fondamento - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Condizioni di efficacia - Notificazione alla debitrice - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE
La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa(Nella specie la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ritenuto che la girata non fosse sufficiente a far ritenere integrata la notificazione della costituzione del pegno al debitore o la sua accettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2786, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 30, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 1, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 2, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)