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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7116 del 09/03/2023 (Rv. 667341 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Soggetto passivo dell'imposta - Società promotrice o di gestione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667341-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU.

Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legisl. 23/03/1983 num. 77, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 9, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1 lett. J

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)