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Sez. 5, Sentenza n. 4127 del 23/06/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211509 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Richiesta del P.M. presso il Tribunale - Diversa qualifica data al fatto e trasmissione da parte del GIP al P.M. presso la Pretura - Abnormità - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211509-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

Per il principio di tassatività stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione e non è abnorme la sentenza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale, investito della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, disattende tale richiesta e, qualificato diversamente il fatto, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso la competente Pretura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)