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Sez. 2, Ordinanza n. 332 del 16/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230456 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - IN GENERE | Accoglimento della richiesta e contestuale restituzione degli atti al P.M. per la ritenuta possibilità di configurazione di altro reato - Legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230456-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - IN GENERE

La disposizione con la quale il g.i.p., nell'archiviare gli atti in conformità alla richiesta del P.M., ne ordina, nel contesto del dispositivo, la trasmissione all'organo dell'accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in relazione a un fatto-reato ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della richiesta, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della questione sottoposta alla sua cognizione, ma è un atto del tutto autonomo che si concreta in una "notitia criminis" doverosa anche a norma dell'art. 331 cod. proc. pen. e, come tale, è inoppugnabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)