Sez. 5, Sentenza n. 2786 del 09/11/1981 Cc. (dep. 16/12/1981) Rv. 151288 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE "AD QUEM".*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE "AD QUEM".*
Nei casi eccezionali in cui l'erronea indicazione del mezzo d'impugnazione comporta la inammissibilità del gravame, la pronuncia di inammissibilità non può essere emessa dal giudice "a quo" ma spetta alla Competenza esclusiva del giudice "ad quem". (nella specie era stato proposto appello, anziché ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura). (Conf., con riferimento all'impugnazione di un provvedimento di cattura, Cass. Sez. I, 4 marzo 1977, d'agostinis).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)