Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 23/04/1987 Cc. (dep. 06/06/1987) Rv. 176115 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE: ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE: ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME.*
Al giudice a quo è preclusa la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi in cui le ragioni della inammissibilità non siano evidenti. (fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza con la quale il pretore aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per erronea indicazione del mezzo di gravame). (Conf mass n 153492; (Conf mass n 151288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)