Sez. 3, Sentenza n. 12573 del 28/09/1999 Ud. (dep. 05/11/1999) Rv. 215156 - 01
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | Reati tributari - Frode fiscale - Applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R.20 gennaio 1992, n.23 - Attivazione della procedura di definizione agevolata - Condizioni - Dichiarazione integrativa accompagnata dalla eliminazione degli effetti della indebita detrazione - Necessità - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA
In materia di reati tributari, l' applicabilità dell'amnistia prevista dal D.P.R. 20 gennaio 1992, n.23, è condizionata alla regolare attivazione della procedura di definizione agevolata dei tributi. A tal fine è necessario, secondo la previsione di cui all'art.52, comma 1, della legge n.413 del 1991, che il committente del servizio risultante dalla fattura, e tuttavia inesistente, elimini gli effetti della indebita detrazione lucrata con la frode fiscale, presentando all'uopo opportuna dichiarazione integrativa. Ove ciò non avvenga l'amnistia succitata è inapplicabile.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)