Sez. 3, Sentenza n. 4648 del 25/02/1999 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213087 - 01
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | Reati tributari in materia di imposte dirette e di i.v.a. contemplati dal D.P. R. 20 gennaio 1992 n.23 - Regolare attivazione della procedura di definizione agevolata - Sufficienza ai fini dell'applicazione dell'amnistia - Versamento - Necessità - Esclusione - "Ratio".
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA
In materia di reati finanziari, l'amnistia prevista dal D.P.R. 20 gennaio 1992 n.23 è condizionata semplicemente alla regolare attivazione della procedura di definizione agevolata dei tributi, indipendentemente dall'effettivo adempimento del debito tributario. La "ratio" della disposizione è, da un lato, quella di incentivare l'accesso al c.d. condono tributario e, dall'altro, quello di fare comunque affidamento sul fatto che la riscossione effettiva dei tributi definiti è assicurata dalla irrevocabilità delle dichiarazioni integrative e dalla iscrizione a ruolo degli stessi tributi, maggiorati degli interessi maturati e delle sopratasse dovute.
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)