Sez. L - , Sentenza n. 6679 del 07/03/2019 (Rv. 653197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Primo contratto a tempo determinato - Conversione a tempo indeterminato - Art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Condizioni - Ragioni obiettive - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a termine del personale artistico e tecnico degli enti lirici, le particolari esigenze connesse alla rappresentazione di uno spettacolo, se pure giustificano il divieto di conversione previsto dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 nell'ipotesi di proroga o successione di contratti a tempo determinato, non escludono la necessità, in linea con la sentenza della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018, causa C-331/2017, Sciotto, di valutare in modo rigoroso le "ragioni obiettive" alla base del primo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. citato, la cui mancanza determina l'illegittimità della clausola di apposizione del termine e la conversione in un rapporto a tempo indeterminato. (Nella specie, la S.C. ha censurato il giudice di merito per non avere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza delle suddette ragioni obiettive, nell'ipotesi di una violinista assunta a termine in relazione a una serie limitata di spettacoli, nominativamente individuati nell'ambito della programmazione stagionale, pur in presenza di un'occasione permanente di lavoro e di un'orchestra costituita da numerosi violinisti stabilmente assunti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 art. 4, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)