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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 32150 del 10/12/2019 (Rv. 656115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Disciplina ex d.l. n. 59 del 2019, conv. con modif. in l. n. 81 del 2019 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzioni a termine del personale artistico e tecnico da parte delle fondazioni lirico - sinfoniche, deve essere esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59 del 2019, conv. con modif. in l. n. 81 del 2019, in ragione del principio generale di irretroattività della legge che non viene derogato da alcuna disposizione della predetta normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2019 num. 59, Legge 08/08/2019 num. 81, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)