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Sez. L, Sentenza n. 2626 del 14/04/1986 (Rv. 445703 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - CRITERIO ALTERNATIVO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445703-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - CRITERIO ALTERNATIVO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Nelle controversie individuali di lavoro, ove una parte adisca il giudice nella cui circoscrizione sostiene esser sorto il rapporto, ma tale circostanza di fatto sia contestata dalla controparte - che eccepisce l'incompetenza per territorio - e risulti non provata o comunque dubbia, soccorre il criterio alternativo previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. e quindi competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. (V 4740/85, mass n 442166; (V 6237/85, mass n 443362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)