Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 19/08/1983 (Rv. 430340 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDI CONFINANTI CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARI O ALTRI COLTIVATORI DI CUI ALL'ART. 7 N. 2 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 SU TALE FONDO - ESCLUSIONE - RINUNZIA DI COSTORO AL DIRITTO DI PRELAZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDI CONFINANTI CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARI O ALTRI COLTIVATORI DI CUI ALL'ART. 7 N. 2 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 SU TALE FONDO - ESCLUSIONE - RINUNZIA DI COSTORO AL DIRITTO DI PRELAZIONE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), il diritto di prelazione o riscatto non spetta al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita o venduto nel caso in cui su di esso siano insediati (ancorché non da almeno un biennio) affittuari (o altri coltivatori indicati nel n. 2 dello stesso articolo), a nulla rilevando l'eventuale rinuncia dei medesimi al diritto di prelazione loro spettante.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)