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Sez. 3, Sentenza n. 732 del 26/01/1987 (Rv. 450433 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - LIMITI - INSEDIAMENTO DI MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI - ESTREMI - DURATA MINIMA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450433-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - LIMITI - INSEDIAMENTO DI MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI - ESTREMI - DURATA MINIMA - INSUSSISTENZA.*

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice - il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, purché su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - seppure esige uno stabile insediamento di detti soggetti - non pone tuttavia l'esigenza che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per l'Esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante, essendo sufficiente per concretarsi la condizione ostativa del diritto di prelazione o di riscatto del confinante che l'insediamento abbia natura non precaria e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo. (Conf 5417/83, mass n 430340; (Conf 327/82, mass n 418028).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)