Sez. 1, Sentenza n. 492 del 27/02/1971 (Rv. 350138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI PRECLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI PRECLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
La preclusione della proponibilita della domanda riconvenzionale nel corso del giudizio, successivamente alla comparsa di risposta, non puo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione da parte di chi abbia accettato il contraddittorio nel precedente grado. (V 539'67, mass n 326494).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)