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Sez. 3, Sentenza n. 3529 del 24/10/1975 (Rv. 377713 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'ASSICURATORE - RESISTENZA PROCESSUALE DELLO ASSICURATO - MERA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA - ASSICURATO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - SUCCESSIVA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DEL CONVENUTO - SPESE DELL'ASSICURATO - RIMBORSO DELL'ASSICURATORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377713-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'ASSICURATORE - RESISTENZA PROCESSUALE DELLO ASSICURATO - MERA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA - ASSICURATO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - SUCCESSIVA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DEL CONVENUTO - SPESE DELL'ASSICURATO - RIMBORSO DELL'ASSICURATORE - ESTENSIONE.*

La norma del terzo comma dell'art 1917 cod civ, secondo cui le spese sostenute per resistere all'Azione del danneggiato contro lo assicurato sono a carico dell'assicuratore, opera anche se la resistenza dell'assicurato si sia svolta su un piano meramente processuale anziche sostanziale, e cioe limitato alla chiamata in garanzia dell'assicuratore e senza negazione della propria colpa. E qualora il convenuto in un processo per risarcimento danni chiami in causa l'assicurato, questi a sua volta chiami in garanzia l'assicuratore, e il giudice ritenga la responsabilita solo del primo convenuto chiamante, l'assicuratore deve pagare all'assicurato, ex art 1917 cit, la differenza tra quanto liquidato dal giudice a titolo di spese di lite a carico dell'unico responsabile e a favore dello assicurato e la somma eventualmente maggiore da quest'ultimo spesa per difendersi dall'Azione di danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)