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Sez. 3, Sentenza n. 3168 del 04/06/1979 (Rv. 399537 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO DANNEGGIATO VITTORIOSO - DISCIPLINA EX ART 1917 COD CIV - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - LIMITE DI MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399537-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO DANNEGGIATO VITTORIOSO - DISCIPLINA EX ART 1917 COD CIV - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - LIMITE DI MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA.*

Le spese sostenute dal terzo danneggiato vittorioso contro lo assicuratore convenuto in giudizio direttamente, ai sensi della legge n 990 del 1969, sull'Assicurazione obbligatoria, non sono regolate dall'art 1917 cod civ, che opera soltanto nell'ambito degli accordi negoziali tra le due parti contraenti il contratto di Assicurazione, ma sono collegate al criterio della soccombenza di cui all'art 91 cod proc civ, con l'effetto che esse non sono ricomprese nel limite di massimale di polizza. (V 3529/75, mass n 377713; (V 1663/73, mass n 364555; (V 3715/71, mass n 355497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)