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Sez. 5, Sentenza n. 1264 del 06/11/1967 Ud. (dep. 22/02/1968) Rv. 106917 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO PRIVO DI DATA E DI INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - TUTELA PENALE PRIVILEGIATA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106917-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO PRIVO DI DATA E DI INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - TUTELA PENALE PRIVILEGIATA - SUSSISTENZA.*

Agli effetti della legge penale anche l'assegno incompleto, purche contenga la firma del traente, l'ordine di pagare una somma determinata e il nome di colui che e designato a pagare, merita la particolare tutela accordata ai titoli all'ordine conseguentemente colui che ha creato una firma apocrifa su un assegno bancario senza indicazione del luogo e della data di emissione deve rispondere del delitto previsto dall'art.491 cod.pen. (V.105245).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)