Sez. 5, Sentenza n. 1264 del 06/11/1967 Ud. (dep. 22/02/1968) Rv. 106917 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO PRIVO DI DATA E DI INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - TUTELA PENALE PRIVILEGIATA - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO PRIVO DI DATA E DI INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - TUTELA PENALE PRIVILEGIATA - SUSSISTENZA.*
Agli effetti della legge penale anche l'assegno incompleto, purche contenga la firma del traente, l'ordine di pagare una somma determinata e il nome di colui che e designato a pagare, merita la particolare tutela accordata ai titoli all'ordine conseguentemente colui che ha creato una firma apocrifa su un assegno bancario senza indicazione del luogo e della data di emissione deve rispondere del delitto previsto dall'art.491 cod.pen. (V.105245).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)