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Sez. 2, Sentenza n. 210 del 24/01/1969 (Rv. 338147 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE O DELLE SINGOLE VIOLAZIONI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338147-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE O DELLE SINGOLE VIOLAZIONI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Non e ammissibile il ricorso per Cassazione, in tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, quando non siano state specificate le singole partite contestate o non siano state indicate le singole voci della tariffa professionale di cui si denunzia la violazione. (Conf alla sentenza n 1962-67, massima n 328944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)