Sez. 2, Sentenza n. 531 del 12/03/1964 (Rv. 300695 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NATURA - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL PAGAMENTO - TRANSAZIONE O RINUNCIA AD UN DIRITTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NATURA - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL PAGAMENTO - TRANSAZIONE O RINUNCIA AD UN DIRITTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La quietanza e un atto unilaterale che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perche, concretandosi nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva ne puo assurgere al calore di confessionè non puo - peraltro - escludersi che la quietanza attesti una piu ampia convenzione liberatoria e, in particolare, la rinuncia ad un diritto o una transazione. L'indagine al riguardo, concretandosi in un accertamento della volonta delle parti, e compito esclusivo del giudice di merito. (Conf. 2277-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)